STATUTO
Denominazione - Oggetto - Sede
Art. 1
E' costituita una Associazione denominata:
"ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PER LO STUDIO DELLA EMOCROMATOSI E DELLE MALATTIE DA
SOVRACCARICO DI FERRO Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)".
L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne
costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni
comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
Art. 2
L'Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente
finalità di solidarietà sociale.
Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza
sociale e socio-sanitaria.
L'Associazione si propone, nell'ambito della patologia, di favorire la ricerca
scientifica, la diffusione delle conoscenze acquisite, la sensibilizzazione
dell'opinione pubblica e delle istituzioni nazionali, l'assistenza
socio-sanitaria.
E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra
indicate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse
a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse,
nei limiti consentiti dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive
modifiche ed integrazioni.
Art. 3
L'Associazione ha sede in Monza - via Donizetti n. 106, presso l'ospedale San
Gerardo, e può costituire, con semplice delibera del Comitato Direttivo, sedi
secondarie.
Si stabilisce che potranno sorgere altre associazioni aventi la stessa
denominazione purché adottanti il presente statuto.
Patrimonio
Art. 4
Il patrimonio è formato:
1. Dal patrimonio iniziale di L. 33.826.000;
2. Dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che
potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento
dell'Associazione;
3. Dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
4. Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
5. Da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.
Associati
Art. 5
Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche,
giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi.
Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda
motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione gli
associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita
dal Comitato Direttivo.
Il socio che non rinnova la quota sociale decade automaticamente.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a
causa di morte e non è rivalutabile.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalità associative.
E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa.
Art. 6
La qualità di associato si perde per decesso, dimissione o esclusione.
La esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la
mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento
di attività in contrasto o concorrenza con quella della Associazione, ovvero
qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o
alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il
quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea
mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
Art. 7
Sono organi dell'Associazione:
• L'Assemblea dei soci
• Il Comitato Direttivo
• Il Presidente
• Il Collegio dei Revisori dei Conti
Assemblea
Art. 8
Gli associati formano l'Assemblea.
L'Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e
delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o
rappresentati la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza
dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il
numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessaria
la presenza di almeno la maggioranza degli associati ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
L'Assemblea si radunerà almeno una volta all'anno. Spetta all'Assemblea
deliberare in merito:
• All'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
• Alla nomina del Comitato Direttivo;
• Alla nomina del Collegio dei Revisori;
• All'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
• Ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.
L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato
almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun
associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha
diritto ad un voto.
Amministrazione
Art. 9
Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a
sette. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un
Vice presidente. Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri
del Comitato Direttivo, il Comitato stesso coopterà altri membri in sostituzione
dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima
assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato
Direttivo che li ha cooptati.
Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli
che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.
Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li
sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote associative e
stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese
ordinarie e straordinarie di gestione.
Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare un Consiglio Scientifico
stabilendone le mansioni. Il Comitato Direttivo potrà affidare incarichi agli
associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali compensi o rimborsi
spese.
I membri del Comitato Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in
dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente
sostenute.
Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e
organizzare l'attività dell'AssociazIone, che dovrà essere sottoposto
all'Assemblea per la sua approvazione.
Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è
convocato dal Presidente, dal Vice presidente o da un terzo dei suoi componenti.
Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione,
mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o fax. In caso di urgenza
la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno
due giorni prima della data prevista per la riunione.
Presidente
Art. 10
Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale
rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle
delibere del Comitato Direttivo.
Collegio dei revisori
Art. 11
Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga
necessario. E' composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche
non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in
relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale
in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.
Bilancio
Art. 12
L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 giugno il
Comitato Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo
all'anno precedente ed entro la stessa data il bilancio preventivo relativo
all'anno in corso.
Gli eventuali utili o gli avanzi dl gestione dovranno essere impiegati
esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art.2.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno
distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo
che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano
effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno
parte della medesima ed unitaria struttura.
Art. 13
L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.
In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio
sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini
di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma
190 della legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla
legge vigente al momento dello scioglimento.
Norma di chiusura
Art. 14
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme
del codice civile ed alle leggi in materia.